STATUTO DEL CAI SEZIONE DI POPOLI

I N D I C E
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1 (Denominazione e durata)
Art. 2 (Natura)
SCOPI E FUNZIONI
Art. 3 (Scopi)
Art. 4 (Locali sede)
TITOLO II
SOCI
Art. 5 (Soci)
Art. 6 (Ammissione)
Art. 7 (Quota associativa)
Art. 8 (Durata)
Art. 9 (Dimissioni)
Art. 10 (Perdita della qualità di Socio)
Art. 11 (Sanzioni disciplinari)
Art. 12 (Ricorsi)
TITOLO III
SEZIONI
Art. 13 (Organi della Sezione)
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 14 (Assemblea)
Art. 15 (Convocazione)
Art. 16 (Partecipazione)
Art. 17 (Presidente e Segretario dell’Assemblea)
Art. 18 (Deliberazioni)
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19 (Composizione e funzioni)
Art. 20 (Durata e scioglimento)
Art. 21 (Convocazione)
Art. 22 (Modalità di convocazione)
PRESIDENTE
Art. 23 (Compiti del Presidente)
TESORIERE E SEGRETARIO
Art. 24 (Compiti del Tesoriere)
Art. 25 (Compiti del Segretario)
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 26 (Composizione e durata)
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TITOLO IV
CARICHE SOCIALI
Art. 27(Condizioni di eleggibilità)
TITOLO V
COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE
Art. 28 (Commissioni, Gruppi e Scuole)
TITOLO VI
SOTTOSEZIONI
Art. 29 (Costituzione)
TITOLO VII
PATRIMONIO
Art. 30 (Patrimonio)
TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE
Art. 31 (Esercizio Sociale)
TITOLO IX
CONTROVERSIE
Art. 32 (Tentativo di conciliazione).
TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33 (Rinvio delle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore)
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TITOLO I
DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA
Art. 1 – Denominazione e Durata
E’ costituita, con sede legale in Popoli, Via Marconi, 2 l’associazione denominata “CLUB
ALPINO ITALIANO – Sezione di Popoli” con sigla “CAI – Sezione di Popoli”, struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E’ soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano, Abruzzo “G.R.A. Gruppo Regionale Abruzzo.
L’associazione ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Art. 2 – Natura
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed
improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al
Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.
SCOPI E FUNZIONI
Art. 3 – Scopi
L’Associazione ha per scopo di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l’attività
Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.
Per conseguire tali scopi, provvede:
a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle
competenti;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative
ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in
materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche,
naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per
materia, per la formazione di Soci dell’associazione come istruttori di alpinismo e
scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e
d);
f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività
scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni
aspetto della montagna;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione
dell’ambiente montano;
h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee
iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento
di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il
C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
i) a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e
l’archivio;
E’ vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle
ad esse connesse.
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Art. 4 – Locali sede
Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non
previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.
TITOLO II
SOCI
Art. 5 – Soci
Sono previste le seguenti categorie di Soci: ordinari, familiari, giovani equiparati ai familiari. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci. Alle personalità pubbliche di
chiara e riscontrata fama per motivi culturali, civili ed artistici nonché agli ex presidenti
viene riconosciuta la qualità di socio onorario sezionale.
Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata
dall’Assemblea.
Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o
benemerenze nell’attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo
d’onore della Sezione stessa.
Art. 6 – Ammissione
Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio
Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se
minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide
sull’accettazione. La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per
l’anno successivo.
Art. 7 – Quota associativa
Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:
a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale,
delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che
gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione;
b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate
entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se
non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo
di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.
Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non
previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali
arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai
Soci.
Art. 8 – Durata
La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale.
Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questi
autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in
contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite
dai Soci sono volontarie e gratuite.
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Art. 9 – Dimissioni
Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili
ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.
Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un’altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.
Art. 10 – Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito
iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o
per provvedimento disciplinare.
Art. 11 – Sanzioni disciplinari
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non
conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed
educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.
Art. 12 – Ricorsi
In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante
di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso
avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.
TITOLO III
SEZIONI
Art. 13 – Organi della Sezione
Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.
    ASSEMBLEA DEI SOCI
    Art. 14 – Assemblea
    L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci
    ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche
    gli assenti o i dissenzienti.
    L’Assemblea:
  • adotta lo statuto ed i programmi annuali della Sezione;
  • elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i delegati
    all’Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i
    Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
  • delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata
    alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati;
  • approva l’operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d’esercizio e la relazione del Presidente;
  • delibera l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli
    stessi;
  • delibera lo scioglimento della Sezione;
  • delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
  • delibera su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 2/3 dei Soci, aventi diritto al voto.
    Art. 15 – Convocazione
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    L’Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all’anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l’approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali.
    L’assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo
    ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del
    Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno 2/3 dei Soci maggiorenni della Sezione.
    Art. 16 – Partecipazione
    Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e
    familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all’anno in
    cui si tiene l’assemblea; i minori di età possono assistere all’Assemblea.
    Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente
    del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta,
    mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n. 5 (cinque) deleghe.
    Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno
    della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il
    numero dei presenti. E’ escluso il voto per corrispondenza.
    Art. 17 – Presidente e Segretario dell’Assemblea
    L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all’Assemblea.
    Art. 18 – Deliberazioni
    Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per
    alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.
    Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l’elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal
    procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella
    per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al
    CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.
    Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su
    immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti
    aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo
    l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.
    La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
    Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.
    CONSIGLIO DIRETTIVO
    Art. 19 –Composizioni e funzioni
    Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione e si compone di numero 8 (otto) componenti, più il Presidente, eletti dall’Assemblea dei Soci.
    Del Consiglio Direttivo possono far parte, senza diritto di voto, anche i soci con più di
    venticinque anni di iscrizione alla Sezione scelti dallo stesso, ai quali viene attribuita la
    qualifica di consigliere onorario.
    Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:
  • convoca l’Assemblea dei Soci;
  • propone all’Assemblea dei Soci i programmi annuali della Sezione;
  • redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
  • pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
  • adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei
    Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei
    relativi risultati;
  • cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
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  • delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente
    statuto;
  • delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
  • delibera sulle domande d’iscrizione di nuovi Soci;
  • delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l’attività;
  • cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente
    statuto sezionale;
  • proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali
    Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente,
    il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti
    anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico,
    non hanno diritto di voto. Le nomine avvengono con scheda segreta e risultano eletti coloro che ottengono almeno i 2/3 dei voti validi.
    Art. 20 – Durata e scioglimento
    Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
    Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato
    motivo, non siano intervenuti a n. 3 (tre) riunioni consecutive.
    Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con
    la stessa anzianità del sostituito.
    Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare
    l’assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti
    assumono l’anzianità dei sostituiti.
    In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni
    dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
    Art. 21 – Convocazione
    Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all’Assemblea
    Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente
    può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone
    estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
    Art. 22 – Modalità di convocazione
    Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa
    le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri, almeno una volta ogni semestre mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed
    inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del
    Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso
    di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal
    consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.
    All’insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i
    suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.
    I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all’uopo designato,
    approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al presidente,
    che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti
    consultati.
    PRESIDENTE
    Art. 23 – Compiti e nomina del Presidente
    Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale;
    assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
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  • sottoscrive la convocazione dell’assemblea dei Soci;
  • convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo
  • presenta all’assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
  • pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo
  • in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio
    Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.
    Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver
    maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture
    periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni Sociali completi.
    Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto all’art. 19.
    TESORIERE E SEGRETARIO
    Art. 24 – Compiti del Tesoriere
    Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento
    unitamente al Presidente.
    Art. 25 –Compiti del Segretario
    Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.
    COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
    Art. 26 – Composizione e durata
    Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile e amministrativo della
    gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E’ costituito da almeno tre
    componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili.
    Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che
    ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio
    intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell’Assemblea dei Soci.
    E’ compito dei Revisori dei conti:
  • l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della
    Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all’assemblea dei Soci;
  • il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottoSezione;
  • la convocazione dell’assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.
    TITOLO IV
    CARICHE SOCIALI
    Art. 27 – Condizioni di eleggibilità
    Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all’associazione da almeno tre anni; non abbiano riportato condanne
    per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti
    nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.
    La gratuità della cariche, salvo rimborso spese documentate, esclude esplicitamente
    l’attribuzione e l’erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo
    grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della
    sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o
    attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.
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    Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto
    di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.
    TITOLO V
    COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE
    Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole
    Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa,
    determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in
    un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.
    Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico- organizzativa ed
    amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento.
    Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza
    esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla
    Sezione all’attività del gruppo stesso. E’ vietata la costituzione di gruppi di non Soci.
    TITOLO VI
    SOTTOSEZIONI
    Art. 29 – Costituzione
    Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all’assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi
    diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto
    dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la
    struttura centrale.
    Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e
    che è soggetto all’approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.
    TITOLO VII
    PATRIMONIO
    Art. 30 –Patrimonio
    Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da
    enti o privati. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti
    pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per
    le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale
    intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli
    utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività
    istituzionali. E’ vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi
    di gestione, fondi riserve.
    TITOLO VIII
    AMMINISTRAZIONE
    Art. 31 – Esercizio Sociale
    Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e
    del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all’Assemblea dei Soci per
    l’approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l’Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
    In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della
    sottoSezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il
    controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale
    periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato. In caso di scioglimento di
    una sottoSezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per
    territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della
    sottoSezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.
    TITOLO IX
    CONTROVERSIE
    Art. 32 – Tentativo di conciliazione
    La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il
    primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri
    è l’organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i
    Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme
    procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento
    disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia
    relativa.
    Art. 33 – Rinvio alle norme del Club alpino italiano
    Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e
    controllo del CAI.
    Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza
    dall’Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l’approvazione
    da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.
    Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Popoli del
    Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 30/03/2007, modificato ed integrato dalla
    stessa assemblea nella seduta del 27/03/2009.

  • Il Presidente della Sezione Il Presidente dell’Assemblea
    ………………………………………… …………………………………………